Affidamento diretto ferroviario: la CGUE conferma la posizione assunta da M&M

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Decima Sezione, con sentenza del 24 ottobre 2019 si è pronunciata sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70.

La questione posta all’esame della Corte è se il citato articolo 7 del regolamento (CE) n. 1370/2007 debba essere interpretato nel senso che impone all’autorità che intende procedere all’aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico di trasporto di passeggeri per ferrovia:

  • la pubblicazione o la comunicazione delle informazioni necessarie a tutti gli operatori potenzialmente interessati alla gestione del servizio perché possano predisporre un’offerta seria e ragionevole;
  • la valutazione comparativa delle offerte eventualmente ricevute in seguito alla pubblicazione di tali informazioni.

La Corte osserva che il regolamento n. 1370/2007 fornisce un elenco degli elementi di informazione che l’autorità competente deve necessariamente pubblicare nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea entro un anno prima dell’aggiudicazione diretta, ma tali elementi non consentono la predisposizione di un’offerta dettagliata, che possa essere oggetto di valutazione comparativa.

Del resto la norma distingue due regimi di aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, e definisce “aggiudicazione diretta”  come l’aggiudicazione senza che sia previamente esperita una procedura di gara. Ne consegue che il regime di pubblicità delle aggiudicazioni dirette non può essere analogo a quello previsto per le procedure di gara.

Osserva inoltre la Corte che il citato regolamento non intende realizzare un’ulteriore apertura al mercato dei servizi ferroviari, piuttosto mira a stabilire una maggiore trasparenza per i contratti di servizio pubblico aggiudicati direttamente, garantendo agli operatori economici, tramite le informazioni da pubblicare, il diritto di contestazione rispetto al principio stesso dell’aggiudicazione diretta.

La formulazione poi dell’articolo 7, paragrafi 2 e 4, del regolamento n. 1370/2007 non menziona alcun obbligo di valutare comparativamente le offerte eventualmente ricevute dopo la pubblicazione delle informazioni.

Per questi motivi, la Corte ha dichiarato che:
“L’articolo 7, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, deve essere interpretato nel senso che le autorità nazionali competenti che intendano procedere all’aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico di trasporto di passeggeri per ferrovia non sono tenute, da un lato, a pubblicare o comunicare agli operatori economici potenzialmente interessati tutte le informazioni necessarie affinché essi siano in grado di predisporre un’offerta sufficientemente dettagliata e idonea a costituire oggetto di una valutazione comparativa e, dall’altro, ad effettuare una siffatta valutazione comparativa di tutte le offerte eventualmente ricevute in seguito alla pubblicazione di tali informazioni.”

La sentenza conferma la posizione assunta da  Massimo Malena & Associati in merito all’Atto di segnalazione congiunto del 25 ottobre 2017  in cui le Autorità (Anac, AGCM ed ART) avevano ritenuto che “la  deroga alle procedure ad evidenza pubblica imponga obblighi informativi e motivazionali più stringenti ed obblighi di un reale confronto competitivo fra tutte le manifestazioni di interesse”.

M&M – nelle proprie osservazioni relative alla procedura di consultazione di cui alla Delibera ART 66/2018 – aveva, infatti, evidenziato come una simile ricostruzione non fosse in linea con le disposizioni vigenti.

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