Nessuna violazione dei diritti dei consumatori se il gestore del servizio esegue il contratto di servizio nelle modalità indicate dall’Ente affidante.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1560 dell’1.4.2014, ha accolto l’appello proposto da Malena & Associati e riformato la sentenza Tar lecce 493/2009, respingendo definitivamente la pretesa di Codacons di lesione dei diritti dei consumatori per il disagio causato dall’affollamento dei mezzi ed il trasbordo da un autobus all’altro della Stp Lecce.
L’associazione di categoria aveva impegnato il Tar Lecce, ai sensi dell’art. 140 D.lgs. 206/2005, il cd. Codice del Consumo, che tutela “diritti e interessi, individuali e collettivi di consumatori e utenti”, tra i quali il diritto “all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza” (comma 2, lett. g) art. 2).
L’iniziativa del Codacons si collocava nell’abusato filone delle azioni collettive a tutela dei “diritti del consumatore”, che hanno trovato sempre maggior credito dinanzi all’A.G., a motivo della crescente attenzione dei Giudici alle rimostranze degli utenti, assecondati non solo nella giusta esigenza di un servizio ben organizzato, ma pure nella irragionevole pretesa di un “viaggio felice”.
Riformando il Tar, il massimo giudice amministrativo ha stabilito il principio che le modalità di svolgimento del trasporto effettuato dalle aziende, non sono riconducibili a scelte imprenditoriali dell’affidatario del servizio – mero esecutore del contratto aggiudicato con gara – ma alle determinazioni della PA appaltante, rispetto alle quali il gestore non ha alcuna possibilità di apportare variazioni.
La decisione ottenuta da Malena&Associati segna, dunque, una significativa inversione di tendenza in materia, ed esonera le aziende da responsabilità per gli eventuali disagi agli utenti derivanti dalla strutturazione stessa del servizio affidato con gara): l’azienda, infatti, non può variare la prestazione stabilita dal regolatore, pena l’applicazione delle penali contrattuali.
Il Consiglio di Stato, peraltro, con serena ed equilibrata decisione, ha pure negato la possibilità di ricondurre tra i diritti fondamentali di cui all’art. 2 del Codice del Consumo (diritto alla salute; alla sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi; all’adeguata informazione e corretta pubblicità; ecc.) quelli relativi alle informazioni all’utenza circa gli orari del servizio e al trasporto del bagaglio a bordo.
Ancora un importante successo processuale per Malena & associati, nell’ottenere una “storica” pronuncia che riporta giustamente la responsabilità per le modalità esecutive del trasporto in capo ai regolatori che lo finanziano e ne regolano l’organizzazione, esercitando un pregnante potere di controllo della prestazione contrattuale offerta dal gestore.