Con ordinanza 19.7.2017 – emessa in giudizio promosso da azienda di trasporto campana per ottenere il pagamento, da parte del MIT, degli oneri connessi al subentro nei rapporti giuridici delle ex gestioni governative – la Corte di Appello Civile di Roma, in accoglimento dell’istanza di Malena & Associati, ha rimesso gli atti di causa alla Corte Costituzionale.
La corte remittente ha invero ritenuto non manifestamente infondata e rilevante la QLC relativa all’art. art. 31 del DL. 4/2006, poi convertito in L. 80/2006. Si tratta della disposizione normativa che ha stabilito che non potevano essere accolte le richieste di rimborso pervenute al MIT successivamente al 31.8.2005, imponendo un termine retroattivo rispetto all’emanazione della legge stessa che la contiene (13.2.2006) e cancellando così, ex abrupto, il sistema di regolazione debitoria degli oneri finanziari sopportati dalle aziende subentranti nei rapporti giuridici delle ex gestioni governative e connessi a dette gestioni.
La Corte romana ha giudicato non manifestamente infondata, oltreché rilevante, la questione di legittimità costituzionale, osservando che l’imposizione di una decadenza retroattiva con l’art. 31/2006 rispetto a diritti già maturati, in tutto o in parte, appare porsi in contrasto con i principi di cui agli art. 3 e 97 della costituzione anche con riferimento all’art. 11 delle Preleggi.
L’attenta Corte giudicante ha rilevato che si opera, in tal modo, un’ingiustificata discriminazione tra soggetti che originariamente non vincolati ad un termine per la presentazione di istanze o comunicazioni idonee a conseguire il rimborso, le avessero presentate o meno, per mera casualità, entro il 31.8.2005.
L’encomiabile provvedimento di remissione, ritiene che non è la retroattività della norma, in sé considerata, a integrare la violazione dei principi costituzionali, ma è l’effetto che ne consegue, poiché si determina la violazione del principio di uguaglianza, per l’irragionevole disparità di trattamento e del principio di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, per la lesione dell’affidamento legittimamente sorto in capo agli aventi diritto.
Dunque il caso giunge all’esame della Consulta, che già in passato, come ha ricordato pure la Corte remittente, ha affermato che la pur ampia discrezionalità del legislatore, in materia di successione di leggi, deve osservare, oltreché il limite imposto in materia penale, la condizione che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con valori ed interessi costituzionalmente protetti, stabilendo, altresì, che il principio del legittimo affidamento costituisce elemento fondamentale dello stato di diritto e non può essere leso da disposizioni retroattive che trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni fondate su leggi anteriori.
Dunque un provvedimento illuminato, che apre un giudizio incidentale di legittimità, fortemente voluto da Malena & Associati, su una norma decisamente iniqua, irragionevole e discriminatoria, che ha recato pregiudizi ingenti a numerose aziende di settore.
E’ ora auspicabile che la giurisprudenza della Consulta – peraltro nel solco di una tradizione consolidata e molto attenta al rispetto dei principi della Carta, sia di quelli fondamentali che di quelli che presidiano il buon funzionamento della PA – ravvisi i denunciati vizi dell’art. 31 del DL 4/2006 e ne dichiari l’illegittimità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza e di buon andamento della PA.