Legittima la sanzione disciplinare per mancato utilizzo delle mascherine da parte del conducente dell’autobus.
Il Tribunale Civile di Ancona, Giudice monocratico in funzione di Giudice del Lavoro, ha rigettato la domanda avanzata da alcuni dipendenti della Conerobus S.p.A., assistita dallo studio Massimo Malena & Associati, volta ad ottenere l’annullamento della sanzione disciplinare comminata dalla datrice poiché aveva accertato il mancato utilizzo della mascherina chirurgica durante l’espletamento del turno di servizio.
Il GdL ha, infatti, ritenuto legittimi gli ordini di servizio emessi dalla società ed, anzi, dovuti ai sensi della nota normativa emergenziale vigente (statale e regionale).
La condotta di Conerobus S.p.A., volta alla protezione non solo dei lavoratori ma anche dell’utenza, ossequiosa di quanto disposto dall’art. 2087 c.c., non può essere tacciata di illegittimità né, quindi, può essere censurabile. Pertanto, la sanzione disciplinare originata a causa della summenzionata violazione è stata dichiarata legittima.
Il giudizio è stato curato dall’associata Mariachiara Aresta e dalla responsabile del dipartimento lavoro Antonella Loiacono.