Il Giudice del Lavoro di Bolzano, in sede di opposizione avverso il decreto emesso durante la fase sommaria del giudizio ex art. 28 St. Lav., ha ritenuto legittima la scelta di un’azienda di trasporto – difesa da MM&A – di non consentire la costituzione della RSA ad un’O.S. firmataria del CCNL.
L’O.S., firmataria degli Accordi Interconfederali del 2014 e del CCNL Autoferrotranvieri, non aveva presentato la propria lista alle elezioni RSU e, in virtù di tale circostanza, nel 2021 chiedeva all’azienda il riconoscimento della propria RSA.
L’azienda si era opposta alla richiesta di riconoscimento della R.S.A. ritenendo che l’O.S., in ossequio agli impegni assunti con la sottoscrizione della contrattazione collettiva interconfederale, nonché di quella nazionale di settore, avesse rinunciato esplicitamente a costituire R.S.A. in contesti in cui “siano state o vengano costituite r.s.u.” e tale tesi è stata condivisa in toto dal Tribunale.
Per Massimo Malena & Associati hanno agito gli avvocati Antonella Loiacono e Nunzio Nardulli.