Non spetta il diritto di recesso alla P.A. nella holding operante nei SIEG
La Corte di Appello di Firenze riconosce l’impossibilità di applicare l’art. 1, c. 569 L. 147/2013 (oggi art. 24 TUSP) ad LFI S.p.A. assistita da Massimo Malena & Associati
Con sentenza n. 2249/2022 la Corte di Appello di Firenze – nell’ambito di un giudizio instaurato da un’amministrazione locale nei confronti della propria partecipata per il riconoscimento del diritto di recesso e la liquidazione della relativa quota azionaria in denaro ai sensi dell’art. 1, c. 569 della L. 147/2013 – ha ritenuto che la suddetta partecipazione non rientri tra quelle “vietate”.
Il Collegio, in pieno accoglimento delle tesi difensive di MM&A, in riforma della sentenza di primo grado ha affermato che – in ipotesi di gruppi societari – la circostanza che la holding eserciti i servizi di trasporto per il tramite delle società controllate non fa venir meno la condizione di pertinenza della partecipazione pubblica ai “servizi di interesse generale” e, pertanto, non si è in presenza di una partecipazione “vietata”, assoggettabile alla disciplina dell’art. 1, comma 569, ratione temporis applicabile, e che costituisce l’antecedente normativo dell’art. 24 del TUSP.
In tali ipotesi, pertanto, la P.A. non ha titolo a richiedere il recesso e la liquidazione della partecipazione in virtù di tali norme pubblicistiche.
Il giudizio è stato curato dagli avv.ti Bruno Bitetti e Sarah Fionchetti.