Revisione ISTAT dei corrispettivi anche in assenza di atto di proroga formale

La Sezione X del Tribunale Civile di Napoli ha accolto la domanda proposta dalla società CTP – Consorzi Trasporti Pubblici di Napoli assistita dallo studio Massimo Malena &Associati e tesa al riconoscimento della revisione Istat riferita ai corrispettivi per i servizi resi negli anni 2007 – 2010 in assenza di un formale atto di proroga del contratto-ponte sottoscritto nel 2002.

Con la predetta decisione la Sezione X del Tribunale ha sovvertito un orientamento che si andava consolidando in materia di indicizzazione dei corrispettivi nei contratti di servizio, riconoscendo il diritto della società, sulla scorta del giudicato già formatosi in riferimento alle annualità pregresse con la decisione n. 5954/2010 del Consiglio di Stato (anch’essa ottenuta dallo studio Massimo Malena&Associati) e la disposta sostituzione automatica ex art. 1339 c.c. della clausola contrattuale che escludeva la revisione con quella legale di cui all’art. 6 L. 537/1994.
Gli effetti del giudicato esterno sono stati riconosciuti anche nel caso – come quello esaminato – in cui il servizio di TPL è stato eseguito in assenza di un formale atto di proroga del servizio per gli anni di riferimento.

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