Rimborso accisa gasolio: la CTP di Brescia conferma la posizione di MM&A e sancisce il diritto al beneficio per i servizi NCC con autobus

A seguito della collaborazione intrapresa con ANAV, Massimo Malena & Associati sta curando il patrocinio di alcune aziende del settore del noleggio autobus che hanno attivato una serie di contenziosi al fine di far valere l’illegittimità della posizione assunta dalla Agenzia delle Dogane che ha costantemente negato il riconoscimento del rimborso per il gasolio utilizzato per i servizi NCC, sul presupposto che lo svolgimento di tali servizi non è ricompreso tra le ipotesi tassativamente indicate dall’art. 24-ter del D. Lgs. n. 504/95.

Fulcro della posizione sostenuta da MM&A e ANAV è l’impossibilità per il legislatore interno di adottare una nozione di “gasolio ad uso commerciale” più restrittiva rispetto a quella individuata dall’art. 7 della direttiva 2003/96/CE , con l’effetto di restringere la platea dei soggetti beneficiari e di escludere i servizi di noleggio.

Con la sentenza n. 222/2018 la Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, in pieno accoglimento della tesi difensiva di MM&A, ha ritenuto che lo Stato italiano, con l’esercizio dell’opzione di cui al cit. art. 7, si è obbligato a recepire la nozione di gasolio commerciale in esso contenuta.

Il Collegio – riconoscendo la spettanza del beneficio anche per i servizi NCC – ha, pertanto, accolto il ricorso e condannato l’Agenzia delle Dogane al rimborso a favore della ricorrente della maggior accisa pagata per il gasolio utilizzato per l’attività di noleggio.

Il contenzioso è stato curato in particolare dagli avv.ti Massimo Malena, Bruno Bitetti, Vitaliano Mastrorosa e Sarah Fionchetti.

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